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Il Superbonus si trasferisce al compratore con la vendita dell’immobile

L'acquisto di un immobile, salvo accordi differenti, trasferisce anche la fruizione del superbonus

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Acquistando un immobile, se su di esso è attivata una procedura di erogazione del superbonus 110%, essa si trasferisce all’acquirente. Lo stesso vale per la donazione. 

Acquistando un immobile, se su di esso è attivata una procedura di erogazione del superbonus 110%, essa si trasferisce all’acquirente. Lo stesso vale per la donazione.

Un chiarimento del Ministero spiega che, se l’immobile su cui sono stati effettuati gli interventi è oggetto di trasferimento di proprietà, l’acquirente (o donatario) può godere del Superbonus in relazione alle spese sostenute dal venditore (donatore).

Per quanto riguarda gli interventi di efficientamento energetico (trainanti o trainati), in caso di trasferimento per atto tra vivi dell'unità immobiliare residenziale sulla quale sono stati realizzati gli interventi, le relative detrazioni non utilizzate, in tutto o in parte dal cedente, spettano, salvo diverso accordo tra le parti, per i rimanenti periodi d'imposta, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare.

Analoga modalità è prevista anche con riferimento agli interventi antisismici ammessi al Superbonus.

In particolare, in caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare.

Benché il legislatore abbia utilizzato il termine vendita, le disposizioni sopracitate trovano applicazione in tutte le ipotesi in cui si ha una cessione dell’immobile e, quindi, anche nelle cessioni a titolo gratuito quale, ad esempio, la donazione. 

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