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Conto termico, quali sono le caldaie e le stufe ammesse

Sono previste soluzioni anche per i condomini e per le aziende agricole

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Grazie al conto termico, anche nel 2021 sarà possibile sostituire l’impianto di riscaldamento della propria abitazione con un impianto a biomasse grazie ad uno sconto fino al 65%. Come spiega il GSE (Gestore Servizi Energetici), l’intervento consiste nella sostituzione di impianti di climatizzazione invernale in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, o di riscaldamento di serre esistenti e fabbricati rurali esistenti, alimentati a biomassa, a carbone, a olio combustibile o a gasolio. 

Grazie al conto termico, anche nel 2021 sarà possibile sostituire l’impianto di riscaldamento della propria abitazione con un impianto a biomasse grazie ad uno sconto fino al 65%. Come spiega il GSE (Gestore Servizi Energetici), ovvero la società per azioni italiana, interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze, l’intervento consiste nella sostituzione di impianti di climatizzazione invernale in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, o di riscaldamento di serre esistenti e fabbricati rurali esistenti, alimentati a biomassa, a carbone, a olio combustibile o a gasolio, con i seguenti generatori di calore:

a) caldaie a biomassa di potenza termica nominale inferiore o uguale a 500 kWt;

b) caldaie a biomassa di potenza termica nominale superiore a 500 kWt e inferiore o uguale a 2.000 kW Wt:

c) stufe e termocamini a pellet;

d) termocamini a legna;

e) stufe a legna.

Per le sole aziende agricole e le imprese operanti nel settore forestale è incentivata, oltre la sostituzione, l’installazione di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore tra quelli sopra elencati.

Per la sostituzione di più generatori di calore presenti presso uno o più edifici e/o case isolate con un impianto di generazione centralizzato di potenza minima superiore a 1.000 kW t, la richiesta di concessione dell’incentivo potrà essere presentata al raggiungimento della sostituzione di almeno il 70% dei generatori esistenti presso le diverse utenze. Tutti i generatori di calore sostituiti devono essere alimentati a biomassa, a carbone, a olio combustibile o a gasolio.

Stufe e termocamini a pellet devono avere:

  • certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN14785;
  • rendimento termico utile maggiore dell’85%;
  • emissioni in atmosfera non superiori a quanto riportato nella tabella 15 del Decreto (certificate da un organismo accreditato)
  • il pellet utilizzato deve essere certificato da un organismo di certificazione che ne certifichi la conformità alla norma UNI EN ISO 17225-2

Termocamini a legna devono essere: 

  • siano installati esclusivamente in sostituzione di camini o termocamini, sia a focolare aperto che chiuso, o stufa a legna, indipendentemente dal fluidotermovettore;
  • certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN13229;
  • rendimento termico utile maggiore dell’85%;
  • emissioni in atmosfera non superiori a quanto riportato nella tabella 15 del Decreto, come verificate da un organismo accreditato
  • possono inoltre essere utilizzate altre biomasse combustibili, purché previste tra quelle indicate dall’Allegato X in cui siano ugualmente certificate le emissione in atmosfera nei limiti previsti

Stufe a legna:

  • certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN13240;
  • rendimento termico utile maggiore dell’85%;
  • emissioni in atmosfera non superiori a quanto riportato nella tabella 15 del Decreto, come certificate da un organismo accreditato, in base al pertinente metodo di misura di cui alla tabella 16 del Decreto;
  • possono inoltre essere utilizzate altre biomasse combustibili, purché previste

Qualora l’intervento sia realizzato su un intero edificio (con l’esclusione dei fabbricati rurali e delle serre) dotato di un impianto di riscaldamento di potenza nominale totale (da intendersi potenza nominale totale utile) maggiore o uguale a 200 kWt, ai fini della richiesta di incentivo la diagnosi energetica ante-operm e l’APE post- operam sono obbligatorie, a pena di decadenza del riconoscimento degli incentivi. 

 

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