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Condominio e impianti comuni, la Cassazione fissa un nuovo status

La sentenza dei giudici sancisce da qui in poi che sulle tubazioni orizzontali di ogni singolo appartamento non c'è comproprietà

  • Condominio

Si sa che il condominio comporta delle particolarità che in una casa singola non ci sono. Tra le più "impicciose" ci sono quelle riguardanti le comproprietà, comprese quelle degli impianti.

La colonna portante è comune, ma dallo snodo di ogni singola unità immobiliare, anche in un condominio, quando si parla di impianti, decade il principio di proprietà comune. Questo è in nocciolo di un recento pronunciamento della Corte di Cassazione con una sentenza in cui è stata chiamata ad esprimersi su una vicenda di comproprietà delle tubazioni.

Con riguardo ai condotti di scarico, la giurisprudenza ha escluso la comproprietà delle tubazioni orizzontali. Più in particolare, i giudici hanno osservato che la proprietà dei tubi di scarico dei singoli condòmini “si estende fino al punto del loro raccordo con l’innesto nella colonna verticale, all’altezza di ciascun piano dell’edificio” (Cass. sent. n. 778 del 19.1.’12). Tutte considerazioni, però, che, alla luce della novità in questione, occorrerebbe – secondo alcuni interpreti – rivedere. Invero – in virtù anche di come il legislatore della riforma ha inteso più in generale intervenire sulla disciplina condominiale, perlopiù recependo e codificando principii e prassi consolidati – è da ritenersi che la precisazione che ci occupa non vada letta come uno stravolgimento delle convinzioni passate ma, più semplicemente, come un chiarimento su aspetti già noti. Così – per fare un esempio con riguardo agli impianti più comuni (ciò che non toglie, ovviamente, la portata generale del principio, applicabile anche ad impianti più tecnologicamente avanzati, così spiegandosi pure la presenza della clausola di salvezza relativa alle “normative di settore in materia di reti pubbliche”) – se i sistemi di distribuzione del gas o dell’acqua sono strutturati in modo tale che un unico condotto verticale serva i diversi piani diramandosi successivamente alle singole proprietà, allora non si potrà che far riferimento alla sopra menzionata distinzione tra tratti verticali e orizzontali per distinguere le parti comuni dalle parti di proprietà esclusiva. E ciò, indipendentemente dal fatto che la diramazione avvenga prima del contatore, cioè prima del “punto di utenza”. Diversamente, se i sistemi in questione sono strutturati in modo tale da avere tante diramazioni quante sono le unità immobiliari (da cui – deve presumersi – l’espressione poco felice di impianti «unitari”, dove l’aggettivo è da leggersi nel senso – comunque consentito dalla lingua italiana – di impianti “relativi all’unità”), la presunzione di condominialità di tali sistemi si fermerà al “punto di utenza”, cioè ai singoli contatori.

Morale della favola, se c'è una perdita nelle tubazioni che portano l'acqua in un appartamento, le riparazioni e i danni sono a carico degli inquilini. 

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