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Il condono non interrompe la validità dell'ordinanza di demolizione

Un'ennesima sentenza in Cassazione fissa il principio ritenendo inammissibile il ricorso

  • demolizioni

Brutte notizie per chi ha commesso un abuso edilizio e sullo stesso ha ricevuto un’ordinanza di demolizione. Un pronunciamento della Corte di Cassazione, il numero 6336 dello scorso 18 febbraio 2021, conferma che la domanda di condono, anche se accolta non interrompe la validità dell’ordinanza cui va comunque adempiuto.

Brutte notizie per chi ha commesso un abuso edilizio e sullo stesso ha ricevuto un’ordinanza di demolizione. Un pronunciamento della Corte di Cassazione, il numero 6336 dello scorso 18 febbraio 2021, conferma che la domanda di condono, anche se accolta, non interrompe la validità dell’ordinanza cui va comunque adempiuto.

La sentenza è stata emessa dalla 3 Sezione Penale del Tribunale di Napoli

Con ordinanza del 27 febbraio 2020 il Tribunale di Napoli, quale Giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza proposta dall’interessata al fine di ottenere la sospensione ovvero la revoca dell'ingiunzione a demolire emessa in esecuzione della sentenza, ormai irrevocabile, del 4 maggio 1998 del Pretore di Napoli.

Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi di impugnazione. Il Procuratore generale ha considerato il ricorso inammissibile.

In relazione al primo motivo di censura, era stata in precedenza rigettata la domanda di condono rubricata in ragione del mancato completamento funzionale delle opere abusive alla data della richiesta.

L'ordine di demolizione del manufatto abusivo, impartito con la sentenza di condanna, non è caducato in modo automatico - come ha correttamente ricordato lo stesso provvedimento censurato - dal rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dal momento che il giudice dell'esecuzione ha il dovere di controllare la legittimità dell'atto concessorio sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e sostanza richiesti dalla legge. 

Il suddetto ordine impartito dal giudice con la sentenza di condanna è suscettibile di revoca solo quando risulti assolutamente incompatibile con atti amministrativi della competente autorità, che abbiano conferito all'immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l'abusività, fermo restando il potere/dovere del giudice dell'esecuzione di verificare la legittimità dell'atto concessorio sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000.

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