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Come incrementare la detrazione del Sismabonus fino all’80% delle spese sostenute

Le detrazioni variano da dove insiste l’immobile alla tipologia di edificio

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  • Sismabonus, immagine originale

A seconda del risultato ottenuto con l’esecuzione dei lavori, della zona sismica in cui si trova l’immobile e della tipologia di edificio sono concesse detrazioni differenti. 

Il Sismabonus prevede dei contributi concessi sotto forma di detrazione fiscale nell’ambito dei lavori di recupero del patrimonio edilizio. Rientrano la realizzazione di interventi antisismici, con particolare riguardo all’esecuzione delle opere per la messa in sicurezza statica degli edifici. Si tratta di una detrazione del 36%, da ripartire in 10 quote annuali.

A seconda del risultato ottenuto con l’esecuzione dei lavori, della zona sismica in cui si trova l’immobile e della tipologia di edificio, sono concesse detrazioni differenti. Per le spese sostenute tra il 1º gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021, la percentuale di detrazione può arrivare fino all’85% e deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

Esistono dei casi in cui la detrazione ottenuta può essere incrementata: 

  • Detrazione nella misura del 70% delle spese sostenute.

Si può usufruire di una maggiore detrazione quando dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico, che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore. 

  • Detrazione nella misura dell'80% delle spese sostenute.

Se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori. 

Il progettista dell’intervento strutturale deve asseverare la classe di rischio dell’edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l’esecuzione dell’intervento progettato. Il direttore dei lavori e il collaudatore statico, se nominato per legge, dopo l’ultimazione dei lavori e del collaudo, devono attestare la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato.

Anche quando si usufruisce delle detrazioni maggiorate del 70 e dell’80% è obbligatorio ripartire la detrazione in 5 rate annuali di pari importo. La norma, infatti, non prevede la possibilità di scegliere il numero di rate in cui ripartire il beneficio.

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