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Bonus edilizi e decreto antifrode: tutte le regole delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha esplicato le regole di attuazione del decreto antifrode negli iter dei bonus edilizi

  • cantiere edile, gru e progetto

Definiti criteri, modalità e termini per i controlli antifrode dell’Agenzia delle Entrate in relazione alle comunicazioni di opzione ai fini della cessione del credito e dello sconto in fattura collegate alla fruizione del Superbonus e degli altri bonus edilizi cedibili.

Cos'è il Provvedimento 1° dicembre 2021 n.340450 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, in attuazione delle nuove disposizioni contenute nell’art.122-bis del D.L. 34/2020, di recente introdotto dal D.L. 157/2021 – cd. D.L.- antifrodi, secondo il quale, per le comunicazioni che presentano specifici “profili di rischio”, opera un meccanismo di sospensione preventiva?

È il decreto che definisce criteri, modalità e termini per i controlli antifrode dell’Agenzia delle Entrate in relazione alle comunicazioni di opzione ai fini della cessione del credito e dello sconto in fattura collegate alla fruizione del Superbonus e degli altri bonus edilizi cedibili.

In particolare, la sospensione della comunicazione di opzione avviene sulla base dei seguenti criteri:
coerenza e regolarità dei dati indicati rispetto ai dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni.
Al riguardo, il Provvedimento conferma che entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di opzione, l’Agenzia delle Entrate rende noto se la stessa è sospesa, con ricevuta telematica al soggetto che l’ha trasmessa.
La sospensione, stabilita per un periodo non superiore a trenta giorni, riguarda l’intero contenuto della comunicazione e, se terminate le verifiche vengono confermati i profili di rischio, l’Agenzia delle Entrate comunica, con motivazione, l’annullamento dell’opzione.
In questo caso, la comunicazione si considera non effettuata.
Diversamente, se i profili di rischio non vengono confermati, ovvero se decorrono i trenta giorni, l’opzione produce i suoi effetti.
Sul tema, l’Agenzia delle Entrate precisa ulteriormente che per le cessioni dei crediti successive alla prima, il cessionario può accettare il credito trascorsi cinque giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione della cessione.
Il Provvedimento, che si aggiunge alla recente Circolare 16/E/2021 (CFR. Nota Ance del 1° dicembre 2021), completa, così, la disciplina in materia di controlli antifrode in materia di cessione del credito/sconto in fattura. 

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