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L'amministratore di condominio 2.0

Resta una figura cardine per la gestione delle parti comuni dell'immobile

Fonte immagine: Gerd Altmann
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L'amministratore di condominio, ai sensi della legge italiana, è l'organo esecutivo del condominio (obbligatorio negli stabili con più di 8 condòmini), ed è il responsabile delle parti comuni dell'edificio (quelle definite dall'articolo 1117 del codice civile e dal regolamento di condominio), non ha alcun potere o rappresentanza in merito alle parti private dell'edificio, come i singoli appartamenti, e gestisce le spese condominiali redigendo il bilancio.

L'amministratore di condominio, ai sensi della legge italiana, è l'organo esecutivo del condominio (obbligatorio negli stabili con più di 8 condòmini), ed è il responsabile delle parti comuni dell'edificio (quelle definite dall'articolo 1117 del codice civile e dal regolamento di condominio), non ha alcun potere o rappresentanza in merito alle parti private dell'edificio, come i singoli appartamenti, e gestisce le spese condominiali redigendo il bilancio. Nominato dall'assemblea per agire e rappresentare il condominio, può essere scelto tra gli stessi condòmini o essere un professionista esterno. La durata dell’incarico è di un anno, rinnovabile di anno in anno se non viene revocato o se non si ci sono le dimissioni. Ma qual è il ruolo dell’amministratore 2.0?

Con la Riforma del Condominio operata con la legge 11 dicembre 2012, n. 220 - in vigore dal 18 giugno 2013 -, la figura dell'amministratore ha però subìto dei cambiamenti e ha visto definire più precisamente i contorni delle sue competenze professionali. Per la prima volta infatti, pur non istituendo un apposito albo professionale ma permettendo libere associazioni sindacali di categoria, il legislatore ha però disposto specifici obblighi formativi.

Andiamo allora a vedere che cosa deve garantirci il nostro amministratore 2.0.

Dal punto di vista legale a seguito della Riforma, dicevamo, all'amministratore viene fatto obbligo di essere adeguatamente qualificato, deve essere cioè in possesso oltre di un diploma di scuola superiore, dell’attestazione di frequenza di un corso di formazione professionalizzante, e seguire periodicamente corsi di aggiornamento.

Il D.M. 140 del ministero della Giustizia ha imposto infatti, oltre al corso base, la cosiddetta formazione continua obbligatoria, che si esplica attraverso la frequenza di almeno 15 ore annuali di aggiornamento. Trattandosi di una mansione delicata e piena di responsabilità, è inoltre obbligatorio che sia in possesso anche di un’assicurazione professionale per responsabilità civile, a copertura di eventuali errori commessi nello svolgimento del mandato.

Questi criteri sono la conditio sine qua non e sono di fatto oggettivamente verificabili, ma è ben più difficile invece valutare le attitudini personali del nostro amministratore, che innanzitutto deve essere professionale, disponibile e predisposto ad agire in trasparenza. È quindi buona prassi al momento della selezione e della valutazione del candidato da parte dell’assemblea, preparare alcune domande da sottoporre ai papabili (che è bene convocare in momenti diversi). A tale scopo l'ANAMMI, Associazione Nazional-europea Amministratori d'Immobili, ha messo a punto un utile vademecum contenente le regole d'oro per scegliere l'amministratore giusto.

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