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Superbonus 110%, in caso di ko pagano anche i professionisti

Superbonus, il principio di responsabilità solidale si applica anche alle pratiche della detrazione e coinvolge i progettisti

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Se la pratica di accesso al Superbonus non va in porto, il cliente finale che fruisce della detrazione non è l'unico responsabile. Secondo il principio di responsabilità solidale, sono chiamati in causa anche i progettisti e i tecnici che hanno curato la pratica di richiesta. 

Quando si procede nella pratica di accesso al Superbonus, può capitare che la stessa venga rifiutata per una qualsiasi mancanza nella pratica stessa.

Nel caso ciò accada, ovviamente il primo a rimetterci è l’utente fuitore del bonus che si ritrova con un intervento progettato ma non più finanziato dallo Stato.

Il cittadino/utente non è però il solo a pagare dazio. L’articolo 2055 del codice civile riguardante la responsabilità solidale stabilisce che se il fatto dannoso è imputabile a più persone, queste persone sono tutte obbligate in solido al risarcimento del danno.

Questo concetto di responsabilità solidale riguarda anche il settore edilizio: c’è un’ampia giurisprudenza in merito, per cui in caso di contenzioso, ad esempio per un errore progettuale, ne rispondono in solido tutti gli altri professionisti coinvolti e l’impresa.

Quindi il principio è applicabile anche per i lavori in ambito Superbonus e Sismabonus: la responsabilità solidale è un dato di fatto, stabilito anche dall’articolo 121, comma 6 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

L’art. 121 prevede che qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti beneficiari, maggiorato di interessi e sanzioni.

Il comma 6 dello stesso articolo stabilisce inoltre che tale recupero è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato il cosiddetto sconto in fattura e dei cessionari.

È chiaro, quindi, che le figure interessate dalla responsabilità sono diverse: da quelle di maggior rilievo alle figure minori che ricoprono un ruolo meno importante nel processo ma che potrebbero essere chiamate a rispondere del danno arrecato al committente in caso di contenzioso dovuto alla revoca della detrazione.

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