Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Rogo alla torre di via Antonini a Milano, le norme antincendio

Resterà impressa nella mente di molti per anni l’immagine della torre di via Antonini a Milano avvolta dalle fiamme

  • Milano, il rogo alla torre di via Antonini

Perché il palazzo di via Antonini a Milano ha preso fuoco nel giro di pochi minuti quasi fosse una torcia? Eppure il materiale con cui era costruita la facciata, per caratteristiche tecniche sarebbe dovuto essere ignifugo. 

Indagini in corso a Milano dopo il rogo che domenica 29 agosto ha distrutto completamente il palazzo al civico 32 di via Antonini, un edificio di 18 piani dove vivono circa 60 famiglie.

Se è infatti assodato che un rogo all’interno di un edificio può accadere, è difficile capacitarsi come una struttura del genere venga avvolta dalle fiamme con una velocità e una facilità allarmante, quasi fosse una torcia. Sarebbe dovuto essere semmai il contrario.

Ci sono infatti delle normative precise che regolano le norme di sicurezza per l’antincendio nei condomini.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 5 febbraio 2019 e l’entrata in vigore il 6 maggio 2019 è diventata operativa la nuova normativa per la sicurezza antincendio degli edifici per civile abitazione. Il decreto ha per oggetto le “Modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione”.

Le nuove norme si applicano per gli edifici di nuova realizzazione quindi successivi al maggio 2019; edifici esistenti alla data di entrata in vigore del decreto.

Il decreto contiene prescrizioni volte ad ostacolare la propagazione di un eventuale incendio attraverso le facciate, elementi sensibili dal punto di vista della sicurezza incendio, ossia devono:

  • limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all’interno dell’edificio, con coinvolgimento di altri compartimenti;
  • limitare la probabilità di un incendio di una facciata e la successiva propagazione dello stesso a causa di un fuoco avente origine esterna;
  • evitare o limitare, in caso di incendio, la caduta di parti di facciata, che possono compromettere l’esodo nel cadere, possano ostacolare l’esodo in sicurezza;

Viene, inoltre, chiarito che le nuove disposizioni progettuali si applicano a:

  • edifici di civile abitazione di nuova realizzazione;
  • edifici esistenti oggetti di interventi successivi alla data di entrata in vigore del decreto comportanti la realizzazione o il rifacimento delle facciate per una superficie superiore al 50%della superficie complessiva delle facciate.

Non si applicano, invece a edifici di civile abitazione per i quali alla data di entrata in vigore del decreto siano stati pianificati o siano in corso lavori di rifacimento delle facciate sulla base di un progetto approvato dal competente Comando dei Vigili del Fuoco, ossia che all’entrata in vigore del regolamento risulteranno già autorizzati dalle competenti autorità.

Il decreto contenente nuove regole di prevenzione incendi per i condomini, come detto, ed è entrato in vigore 90 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta, vale a dire il 6 maggio 2019.

Tuttavia, è stato indicato un periodo transitorio di attuazione delle misure per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del decreto. Il periodo concesso per ottemperare alle disposizioni che riguardano l’installazione degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza è stato di due anni e quindi è in via di scadenza; un anno di tempo per mettere in atto le restanti disposizioni.

La Torre bruciata è un edificio del 2011, realizzato in calcestruzzo con lastre prefabbricate di polistirene, che fa parte della riqualificazione della zona Vigentino dove, tra gli altri edifici, è stata costruita anche la Fondazione Prada. Il polistirene è un polistirolo espanso ignifugo.

 

 

Se vuoi commentare questo articolo effettua il login.