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Superbonus negli edifici sottoposti a vincolo, meno obblighi

Negli edifici situati in centri storici e sottoposti a vincolo il legislatore ha previsto alcune deroghe per gli interventi

Fonte immagine: Pixabay
  • cantiere edile, gru e progetto

Ci sono immobili, spesso situati nei centri storici, in cui i vincoli previsti dal Codice dei beni culturali, non permettono di intervenire con cappotti termici o sostituzione integrale degli impianti. C’è una legge che permette in questi casi una combinazione di interventi trainati per accedere ugualmente al bonus 110%. 

Fermo restando l’obbligo a migliorare almeno di due classi energetiche l’efficienza dell’edificio, nel caso di immobili storici sottoposti a vincolo, la legge ammette delle deroghe riguardo gli interventi trainanti, ovvero quelli che solitamente riguardano la parte esterna dell’immobile stesso.

Il legislatore ha cercato di "avvantaggiare" questi immobili al fine di includerli nell'incentivo con la legge 77/2020 che permette appunto alcuni “allentamenti” rispetto ai requisiti del Decreto Rilancio per l'ottenimento del Superbonus al 110% che avrebbero potuto escludere gli edifici vincolati in quanto spesso situati nei centri storici.

A prescindere dalla effettuazione degli interventi cosiddetti "trainanti"(cappotto e sostituzione dell'impianto), qualora l'immobile oggetto di intervento sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. n. 42 del 2004) o gli interventi trainanti siano vietati regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali c’è la possibilità di ricorrere a questi “allentamenti”.

Ciò che resta immutato e invariato è il principio secondo il quale la somma degli interventi effettuati debba assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio oggetto dell’intervento.

Con questa sorta di deroga per gli edifici con vincoli, una combinazione di interventi trainati che potrebbe valere la fruizione del bonus potrebbe essere ad esempio la sostituzione dell'impianto di riscaldamento con sistemi a caldaia a condensazione, impianti ibridi, pompa di calore o micro-generatori oppure l’installazione di dispositivi multimediali per il controllo da remoto.

L'isolamento termico (cappotto esterno o interno, come chiarito dalla Srpercircolare 30/E) anche su superfici disperdenti inferiori al 25% del totale delle superfici o ancora il solare termico, gli infissi, finestre e portone blindato, le schermature solari.

Come detto, gli interventi devono comunque assicurare, nel loro complesso, anche congiuntamente agli interventi di installazione di impianti fotovoltaici con eventuali sistemi di accumulo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'attestato di prestazione energetica oppure, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. Quest'ultima casistica riguarda le abitazioni in classe A3 che al più possono raggiungere la classe A4.

Per assurdo, trattandosi di fabbricati molto datati e quindi con accorgimenti di efficienza energetica obsoleti, su questi fabbricati potrebbe essere sufficiente sostituire gli infissi per ottenere il 110%.

 

 

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