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Bonus edilizi fruibili anche per interventi di rimozione delle barriere architettoniche

Cooperative, Iacp, società sportive e associazioni proprietarie di immobili possono aggiungere alla detrazione anche l'iva

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Un emendamento all'articolo 121 del Decreto Sostegni inserisce le ipotisi di utilizzo dei bonus per l'abbattimento delle barriere architettoniche mediante cessione del credito e sconto in fattura.

I bonus edilizi attivi possono essere fruiti anche per interventi per abbattere le barriere architettoniche che limitano la fruizione di un ambiente a portatori di handicap. È stato lo stesso Ministero dell’Economia e Finanza a spiegare che per la rimozione delle barriere architettoniche, «relativamente alle spese sostenute dal primo gennaio 2021, in alternativa alla fruizione diretta» può essere esercitata «l’opzione per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto» o la cessione del credito.

Un altro emendamento ha modificato l’articolo 121 del Decreto Sostegni, inserendo nuove ipotesi di utilizzo della cessione del credito e dello sconto in fattura. Adesso si parla chiaramente «di eliminazione delle barriere architettoniche» prevedendo per gli interventi di realizzazione la cessione del credito e lo sconto in fattura.

Per quanto riguarda alcuni soggetti, pochi, che possono realizzare questi interventi in quanto proprietari di immobili, ma allo stesso tempo passivi di iva, ad esempio l’istituto Iacp, o le cooperative di abitazioni a proprietà indivisa o ancora le associazioni e le società sportive dilettantistiche, possono adesso detrarre la stessa iva: «si considera nel calcolo dell’ammontare complessivo ammesso al beneficio». Il che permette loro di aggiungere alla cifra totale dell’agevolazione non solo il prezzo netto dell’intervento ma anche la percentuale di iva applicata sulla spesa finale in fattura.

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