Agevolazioni per il risparmio energetico: regole e adempimenti da seguire
Tagliare la bolletta energetica e accedere alle agevolazioni in immobili già esistenti
Quali sono le linee guida da seguire per accedere alle agevolazioni per il risparmio energetico senza incappare in spiacevoli sorprese? Lo spiega la guida dell’Agenzia delle Entrate pubblicata nel marzo del 2019.
Quali sono le linee guida da seguire per accedere alle agevolazioni per il risparmio energetico senza incappare in spiacevoli sorprese? Lo spiega la guida dell’Agenzia delle Entrate pubblicata nel marzo del 2019.
Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale).
La prova dell’esistenza dell’edificio può essere fornita dalla sua iscrizione in catasto o dalla richiesta di accatastamento, oppure dal pagamento dell’imposta comunale (Ici/Imu), se dovuta.
L’esistenza dell’edificio è riconosciuta anche se lo stesso è classificato nella categoria catastale F2 (“unità collabenti”).
Non sono agevolabili, quindi, le spese effettuate in corso di costruzione dell’immobile. L’esclusione degli edifici di nuova costruzione, peraltro, risulta coerente con la normativa di settore adottata a livello comunitario in base alla quale tutti i nuovi edifici sono assoggettati a prescrizioni minime della prestazione energetica in funzione delle locali condizioni climatiche e della tipologia.
Per alcune tipologie di interventi, inoltre, è necessario che gli edifici presentino specifiche caratteristiche (per esempio, essere già dotati di impianto di riscaldamento, presente anche negli ambienti oggetto dell’intervento, tranne quando si installano pannelli solari).
Nelle ristrutturazioni per le quali è previsto il frazionamento dell’unità immobiliare, con conseguente aumento del numero delle stesse, il beneficio è compatibile solo con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle suddette unità.
In caso di ristrutturazione senza demolizione dell’esistente e ampliamento, la detrazione spetta solo per le spese riferibili alla parte esistente.
In quest’ultimo caso, comunque, l’agevolazione non può riguardare gli interventi di riqualificazione energetica globale dell’edificio, considerato che per tali interventi occorre individuare il fabbisogno di energia primaria annua riferita all’intero edificio, comprensivo, pertanto, anche dell’ampliamento.
Sono agevolabili, invece, gli interventi per i quali la detrazione è subordinata alle caratteristiche tecniche dei singoli elementi costruttivi (pareti, infissi, ecc) o dei singoli impianti (pannelli solari, caldaie, ecc).
Se con tali interventi si realizzano impianti al servizio dell’intero edificio, la detrazione va calcolata solo sulla parte imputabile all’edificio esistente, non potendo essere riconosciuta sulla parte di spesa riferita all’ampliamento.