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L'accatastamento come condominio è fondamentale per accedere al Superbonus

Detrazione del 110% offlimits se le unità immobiliari di un edificio non sono accatastate come condominio

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  • unità immobiliari

Leggendo tra le righe delle norme che regolamentano l’accettazione della detrazione del 110% della spesa prevista dal Superbonus viene spiegato come per unità immobiliari che compongono un unico edificio, sia necessario l’accatastamento come condominio per avere accesso alle agevolazioni.  

Leggendo tra le righe delle norme che regolamentano l’accettazione della detrazione del 110% della spesa prevista dal Superbonus viene spiegato come per unità immobiliari che compongono un unico edificio sia necessario l’accatastamento come condominio per avere accesso alle agevolazioni. 

Tra le FAQ cui ha risposto l’agenzia delle entrate, c’è n’è una riguardante il caso di un contribuente, comproprietario con il coniuge e i propri figli minori, di un intero edificio composto da più unità immobiliari, autonomamente accatastate, possedute dagli stessi in qualità di persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arti e professioni.

La domanda posta è se può fruire del Superbonus per la sostituzione degli infissi sulle predette unità immobiliari e per il rifacimento del cappotto termico dell’edificio.

La risposta è perentoria.

Non è possibile beneficiare del Superbonus né con riferimento alle spese sostenute per il cappotto termico né con riferimento a quelle sostenute per interventi di sostituzione degli infissi effettuati sulle singole unità immobiliari, in quanto l’edificio oggetto degli interventi non è costituito in condominio. Come chiarito dalla circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020, par. 1.1, il Superbonus “non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti”.

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