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Se il bonus facciate è inaccessibile per la zona, si punti all'ecobonus

Solo gli edifici delle zone A e B possono accedere all'agevolazione. L'alternativa è un intervento che migliori le classi energetiche

Fonte immagine: Pixabay
  • facciate colorate di Burano.jpg

Il bonus facciate non appare tra i più semplici da richiedere. A seconda della zona di residenza, è anzi inattuabile. A quel punto si può virare sull’ecobonus 110%, anche se l’intervento da mettere in conto diventa ben più articolato.  

Sebbene, specialmente a livello condominiale, sia uno dei bonus più interessanti, il bonus facciate, viste le regole di specificazione che lo accompagnano, non appare tra i più semplici da richiedere. A seconda della zona di residenza è anzi inattuabile. A quel punto la soluzione può essere quella di virare sull’ecobonus 110% anche se l’intervento da mettere in conto diventa ben più articolato. 

L’agevolazione fiscale consiste in una detrazione dall’imposta lorda (Irpef o Ires) ed è concessa quando si eseguono interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, anche strumentali. Sono inclusi anche gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna.

Come dicevamo prima, il bonus facciate può essere richiesto a seconda della zona dove è situato l’immobile.

Gli edifici che possono accedere all’agevolazione sono solo quelli che di trovano nelle zone A e B, come individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in quelle a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

La detrazione è riconosciuta nella misura del 90% delle spese documentate e va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

LE ZONE INTERESSATE E QUELLE ESCLUSE

Per avere diritto al bonus è necessario che gli edifici siano ubicati nelle zone A o B (indicate nel decreto del ministro dei Lavori pubblici n. 1444 del 1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

L’assimilazione alle zone A o B della zona territoriale nella quale ricade l’edificio oggetto dell’intervento dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti.

Zona A: comprende le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.

Zona B: include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A. In particolare, si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.

Come detto, sono esclusi dal “bonus facciate” tutti gli interventi realizzati su edifici che si trovano nelle zone C, D, E ed F.

IL SUGGERIMENTO

L’alternativa per chi è interdetto all’accesso del bonus facciate è quello di articolare l’accesso all’ecobonus anche se comporta interventi più radicali. L’obbiettivo a quel punto diventa quello di migliorare l’efficienza energetica dell’edificio di due classi. In questo progetto di miglioramento, una parte consistente diventa il rifacimento della facciata mediante l’apposizione di un cappotto termico che oltre alla parte estetica assicurerà un isolamento termico della struttura.

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