Bonus in condominio, la scelta di uno non vincola gli altri
Cosa accade se un condomino decide di realizzare nel suo appartamento un cappotto termico esterno
Abitare in un condominio rappresenta un vincolo per quanto riguarda la fruizione dei bonus? O meglio, la scelta del condominio, o di uno o più condomini, può risultare vincolante anche per gli altri? La risposta arriva dalle normative e dice di NO.
Abitare in un condominio rappresenta un vincolo per quanto riguarda la fruizione dei bonus? O meglio, la scelta del condominio, o di uno o più condomini, può risultare vincolante anche per gli altri? La risposta arriva dalle normative e dice di NO.
Non è affatto detto che se in un condominio un condomino decide di realizzare nel suo appartamento un cappotto termico esterno, ottemperando agli obblighi e ai requisiti sia del bonus facciate che dell’ecobonus, anche gli altri condomini, si ritrovino vincolati a fare lo stesso.
Possono anzi scegliere ognuno l’agevolazione che preferiscono, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri condomini. A chiarirlo l’Agenzia delle Entrate nelle risposte dae alle prime faq giunte al momento del varo dei bonus.
La stessa Agenzia delle Entrate ha dichiarato possibile la scelta tra due differenti agevolazioni nel caso in cui si eseguano interventi che consentano di ricondurre i lavori a due diverse fattispecie agevolabili.
In considerazione della possibile sovrapposizione delle due agevolazioni (“bonus facciate” ed “ecobonus”), il contribuente può optare per una sola di esse, rispettando tutti gli adempimenti prescritti per la singola agevolazione e i requisiti previsti dalle disposizioni normative.
Ogni condomino può quindi scegliere dopo aver stabilito la soluzione a lui più vantaggiosa, indipendentemente dalla scelta degli altri comproprietari.
Ciò fermo restando che il Superbonus 110% resta il più vantaggioso e quindi allettante visto che gli interventi sull’involucro beneficiano di tutte le agevolazioni e permettono di optare per la cessione del credito per un’ammontare del 110% della spesa complessiva.