Come funziona la revisione dei prezzi per i lavori pubblici
Varata la compensazione per l’aumento del costo delle materie prime nei cantieri delle opere pubbliche, sono ormai chiare le modalità di attuazione
Ecco come funziona la disciplina per l’applicazione della compensazione per l’aumento dei prezzi delle materie prime nei cantieri per le opere pubbliche.
Dalla fine del mese di luglio, la compensazione per tamponare gli aumenti record delle materie prime nei cantieri delle opere pubbliche, è divenuta realtà. Ma in pratica, allo stato attuativo, come funziona?
La pubblicazione sul Supplemento Ordinario n. 25 alla Gazzetta Ufficiale n. 176 dello scorso 24 luglio scorso, ha ufficializzato e reso vigente la Legge 23 luglio 2021, n. 106, di conversione del DL 25 maggio 2021, n. 73 - cd. “Sostegni-bis”. Essa stabilisce la speciale disciplina sulla “revisione dei prezzi” per i lavori pubblici e introduce una specifica disciplina revisionale per i contratti pubblici, volta a fronteggiare i rincari eccezionali dei prezzi di acquisto di alcuni materiali da costruzione, verificatisi nel primo semestre del 2021.
All’atto pratico, ciascuna stazione appaltante dovrà provvedere alle compensazioni anzitutto con risorse proprie, attingendo ai seguenti fondi:
1) il 50% delle somme appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, se non destinate ad altri impegni contrattuali già assunti, nonché eventuali ulteriori somme a disposizione per lo stesso intervento;
2) ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa utilizzazione secondo le norme vigenti;
3) somme relative ad altri interventi ultimati, per i quali siano stati eseguiti i collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione, nei limiti disponibili alla data di entrata in vigore della legge.
Nel caso di incapienza di tali fondi, la stazione appaltante - ad esclusione dei concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici per i lavori realizzati o affidati dagli stessi - potrà provvedere alle compensazioni chiedendo di accedere allo specifico Fondo revisionale, istituito, anche su pressione dell’ANCE, nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture, con una dotazione di 100 milioni di euro.
A tale riguardo, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, sarà adottato un DM per definire le modalità di utilizzo del Fondo, garantendo la parità di accesso per le piccole, medie e grandi imprese, nonché la proporzionalità per gli aventi diritto nell’assegnazione delle risorse medesime.
Secondo la disposizione in commento, la speciale disciplina revisionale introdotta presuppone la presenza di tre condizioni:
1) il contratto di appalto deve essere in corso di esecuzione al 25 luglio 2021, data di entrata in vigore della legge
2) devono esserci lavori eseguiti e contabilizzati dal direttore dei lavori nel periodo 1 gennaio-30 giugno 2021
3) l’offerta deve essere stata presentata nel 2020 o in anni antecedenti.