Bonus facciate, è arrivata la nuova guida esplicativa
Aggiornata a luglio 2021 la guida dell’Agenzia delle Entrate che spiega tutte le modalità di accesso all’agevolazione
La guida completa dell'Agenzia delle Entrate spiega nel dettaglio i casi in cui il bonus facciate è ammesso e i casi in cui invece verrà rispinto.
Nei giorni scorsi l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida aggiornata al Bonus Facciate, ovvero il bonus che da accesso all’agevolazione fiscale introdotta dalla legge di bilancio 2020 per abbellire gli edifici delle nostre città.
Consente di recuperare il 90% dei costi sostenuti nel 2020 e 2021 senza un limite massimo di spesa e possono beneficiarne tutti. Può essere usufruito, infatti, da inquilini e proprietari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, persone fisiche e imprese.
Per averne diritto è necessario realizzare interventi di recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali.
Condizione importante è che gli immobili si trovino nelle zone A e B (DM n. 1444/1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. Sono agevolabili i lavori realizzati per il rinnovamento e il consolidamento della facciata esterna, inclusa la semplice pulitura e tinteggiatura, e gli interventi su balconi, ornamenti e fregi.
Beneficiano della detrazione anche i lavori sulle grondaie e sui pluviali, su parapetti e cornici. Sono comprese anche le spese correlate: dall’installazione dei ponteggi allo smaltimento dei materiali, dall’Iva all’imposta di bollo, dai diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi alla tassa per l’occupazione del suolo pubblico.
In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi (cosiddetto sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
Zona A e Zona B
Zona A: comprende le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.
Zona B: include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A. In particolare, si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq. Sono esclusi dal “bonus facciate” tutti gli interventi realizzati su edifici che si trovano nelle zone C, D, E ed F.
Aggiunte nella guida di Luglio 2021
Se l’immobile si trova in parte in “zona di completamento B3” e per la restante superficie in “zona attività terziarie”, il bonus spetta sull’intero immobile se il contribuente dispone di una certificazione urbanistica dalla quale risulti l’equipollenza della “zona attività terziarie” alla “zona B”. In caso contrario, spetta limitatamente alla porzione delle spese riferibili alla parte dell’edificio insistente sulla “zona di completamento B3”.
Gli interventi agevolabili
La detrazione spetta per gli interventi:
• di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata
• su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura
• sulle strutture opache verticali della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
L’agevolazione riguarda, in pratica, tutti i lavori effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).
Il bonus spetta, per esempio per gli interventi realizzati:
• sulle facciate laterali di un edificio, se le stesse sono almeno parzialmente visibili dalla strada pubblica o da suolo ad uso pubblico
• su due pareti laterali di un edificio, visibili dalla strada pubblica, e su quella posteriore dell’edificio, costituente lato del perimetro esterno dell’edificio, a condizione che la parte del perimetro esterno dell’edificio, oggetto dell’intervento, sia visibile anche parzialmente dalla strada pubblica
• sulla facciata interna dell’edificio, se la stessa è parzialmente visibile dalla strada pubblica o da suolo ad uso pubblico
• sulla facciata visibile dal chiostro, che risulti di uso pubblico, sulla base di un’apposita convenzione con l’Amministrazione comunale.
Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
ATTENZIONE. Sono escluse le spese per:
• gli interventi sulle strutture opache orizzontali o inclinate dell’involucro edilizio quali, per esempio, coperture (lastrici solari, tetti) e pavimenti
• gli interventi sulle superficie confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico
• la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli
• la riverniciatura degli scuri e delle persiane
• gli interventi effettuati sulle mura di cinta dell’edificio.