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Accesso al Superbonus, le semplificazioni previste dal Decreto Legge 77

Aumentare gli accessi alla detrazione del 110% prevista dal PNRR: è questo lo scopo del DL

  • Piano Nazionale Ripresa e Resilienza

Il nuovo Decreto Legge mira a semplificare l'accesso alla detrazione del 110% prevista dal Superbonus per accelerare gli step previsti dal Piano NAzionale di Ripresa e Resilienza. 

Il Decreto Legge n. 77 dello scorso 31 maggio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 dello stesso giorno, rende realtà le modifiche alle leggi che normano il Superbonus 110%. Il DL riguarda la "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure".

I correttivi apportati hanno il duplice scopo di allargare la platea di beneficiari e abbattere le barriere burocratiche di accesso ai bonus che hanno rallentato l'accesso al bonus 110%.

Nel comma 4 vengono inseriti gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche che diventano trainati anche dal sismabonus

Il limite di spesa ammesso alle detrazioni, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;

b) siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore all'entrata in vigore della presente disposizione;

La modifica più discussa è quella relativa al comma 13-ter che viene completamente sostituito dal seguente: “13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo".

Per gli interventi in questione è però prevista la decadenza del beneficio fiscale nei seguenti casi:

a) mancata presentazione della CILA;

b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;

c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;

d) non corrispondenza al vero delle attestazioni. 

Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento e restano in ogni caso fermi gli oneri di urbanizzazione dovuti in base alla tipologia di intervento proposto

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