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Superbonus 110%, è vera semplificazione quella del DL 77?

L’asseverazione del progettista carica le responsabilità dell’intervento a chi progetta che deve comunque tenere conto della legge

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Il Decreto Legge 77 dello scorso 31 maggio 2021 stabilisce che gli interventi per la concessione del Superbonus, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).

Gli interventi per la concessione del Superbonus, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Lo ha stabilito il Decreto Legge 77 dello scorso 31 maggio 2021.

Questa è la semplificazione principale contenuta nel decreto legge dello scorso 31 maggio approvato per moltiplicare gli accessi al Superbonus 110%.

In realtà però, non si può parlare di vera semplificazione ma di rimando del problema.

Viene bypassato il problema della conformità iniziale, ma per non perdere il beneficio è previsto che la CILA dovrà rappresentare coerentemente lo stato dei luoghi. Il professionista incaricato, quindi, avrà due possibilità:

  • rappresentare lo stato dei luoghi fedelmente (difformità incluse) e lo Sportello Unico Edilizia (SUE) avrà tutte le carte per diniegare la CILA e sanzionare il contribuente per eventuali difformità;
  • “non vedere” e quindi non indicare le piccole e grandi difformità presenti prendendosi responsabilità che non gli competono nella sezione chiamata “Asseverazione del Progettista”. La semplificazione è indiscutibile per quanto riguarda gli interventi che accedono al bonus 110%. Per questi interventi, fatta esclusione per quelli con demolizione e ricostruzione, si risolve quello che è stato il problema che ne ha rallentato l'applicazione fino ad ora: l'accesso agli atti per la verifica di conformità urbanistica-edilizia.

Un problema acuito con il periodo di pandemia che ha evidenziato tutte le difficoltà di accesso agli atti, nella maggior parte dei casi ancora cartacei. E proprio per questo motivo, soprattutto per incentivare gli interventi sugli edifici plurifamiliari (condomini in primis), si è deciso di intervenire su quattro importanti aspetti:

  • la definizione dell'intervento edilizio adesso definito sempre manutenzione straordinaria;
  • il titolo edilizio;
  • lo stato legittimo;
  • la decadenza delle detrazioni fiscali.

Tutti gli interventi che accedono al superbonus 110% che non comportano demolizione e ricostruzione possono essere considerati quindi come manutenzione straordinaria.

Su questi l'intervento potrà essere avviato dietro presentazione di una Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) in cui il tecnico non dovrà più verificare lo stato legittimo e non dovrà più investigare nei meandri degli archivi edilizi alla caccia di un documento che non si trova più, che si è perso o che non esiste.

Questo velocizza il processo ma continuano ad esistere i criteri di decadenza del beneficio fiscale:

  • mancata presentazione della CILA;
  • interventi realizzati in difformità dalla CILA;
  • assenza dell’attestazione degli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967;
  • non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14 dell'art. 119 del Decreto Rilancio.

Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.

 

 

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