Ultimi sei mesi per le declinazioni minori dell'Ecobonus
L'Ecobonus, oltre alla forma del 110% legata al miglioramento di due classi energetiche, ha articolazioni con minori condizionalità
Ogni intervento di miglioramento energetico apportato su un edificio può dare luogo ad agevolazioni fiscali maggiori del 50% della spesa sostenuta. Questo fino al 31 dicembre 2021.
Ultimi sei mesi, a partire dal 1° giugno, per fruire delle articolazioni “minori” dell’Ecobonus. A meno di revisioni dell’attuale normativa l’ecobonus al di fuori del 110% sarà fruibile per interventi accettati fino al 31 dicembre 2021.
Nello specifico, la detrazione per la riqualificazione energetica degli immobili esistenti è pari al 65% per:
- la riqualificazione globale dell’edificio;
- l’acquisto di caldaie a condensazione che oltre ad essere in classe A sono dotate di sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;
- l’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione;
- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione realizzato;
- la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;
- interventi di coibentazione dell’involucro opaco;
- collettori solari per produzione di acqua calda;
- gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
- sistemi di building automation;
- l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro). Per beneficiare della detrazione è necessario che gli interventi effettuati portino a un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%.
Lo sconto scende al 50% nel caso di:
- acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
- acquisto e posa in opera di schermature solari;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione almeno in classe A (prevista dal regolamento UE n. 811/2013) o con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
Per gli interventi di tipo condominiale, la detrazione è pari al:
- 70% della spesa, se gli interventi interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso edificio;
- 75% della spesa, quando gli interventi sono diretti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e purché conseguano almeno la qualità media indicata nel decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica).
È importante ricordare che per gli interventi realizzati a partire dal 6 ottobre 2020 è necessario rispettare i tetti massimi di spesa e i massimali di costo per ogni categoria di intervento fissati dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 6 agosto 2020 “Requisiti tecnici”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020; e che ai fini della fruizione dell’agevolazione è obbligatorio inviare all’ENEA i dati relativi agli interventi realizzati. La comunicazione deve essere effettuata entro il termine di 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo, attraverso il portale Ecobonus2021. L’omesso invio comporta la decadenza dalla detrazione fiscale (possibile la remissione in bonis).