Mercato immobiliare, il prezzo della casa non è l’unica spesa che deve affrontare l’acquirente
Le imposte da versare all'erario di Stato costituiscono una voce variabile ma non eludibile per concludere una compravendita
Oltre al prezzo di una casa, per procedere all'acquisto della stessa, bisogna conteggiare altre spese da sostenere sotto forma di imposte previste per legge.
Quando si acquista un immobile il prezzo convenuto non è, purtroppo per l’acquirente, l’unico costo da mettere in preventivo. Al netto di eventuali interventi edilizi da effettuare sullo stesso immobile acquistato, ci sono purtroppo altre voci da aggiungere di cui tener conto e aggiungere al conto.
Innanzitutto bisogna calcolare le imposte da versare all’erario.
Le imposte da versare quando si acquista una prima casa dipendono da vari fattori. Sono diverse, per esempio, le imposte dovute quando si acquista da un venditore “privato” o da un’impresa. Sono di importo inferiore quando si acquista la “prima casa”.
Così come indicato dall’Agenzia delle Entrate, in generale, per le cessioni dei fabbricati a uso abitativo e delle relative pertinenze, effettuate nei confronti di persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, l’acquirente può scegliere – richiedendolo al notaio rogante - di calcolare l’imposta di registro sul valore catastale del fabbricato, anziché sul corrispettivo pagato. Quando la vendita della casa è soggetta a Iva la base imponibile è costituita dal prezzo della cessione.
Se il venditore è un privato, la vendita è assoggettata all’imposta di registro del 9% e alle imposte ipotecaria e catastale nella misura di 50 euro ciascuna. Queste stesse imposte sono dovute quando il venditore è un'impresa e la cessione è esente da Iva.
Se il venditore è un’impresa, la cessione è soggetta a Iva solo in due casi:
1) Vendite effettuate dalle imprese costruttrici o di ripristino dei fabbricati entro 5 anni dall’ultimazione della costruzione o dell’intervento, oppure anche dopo i 5 anni se il venditore sceglie di sottoporre la cessione a Iva (la scelta va espressa nell’atto di vendita);
2) Vendite di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali, per le quali il venditore sceglie di sottoporre la cessione a Iva (anche in questo caso, la scelta va espressa nell’atto di vendita).
Se la vendita è soggetta a Iva, l’aliquota applicabile quando non si hanno i requisiti per usufruire delle agevolazioni “prima casa” è pari al 10% (al 22% per le abitazioni classificate o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9). In questo caso, le imposte di registro, ipotecaria e catastale, saranno pari a 200 euro ciascuna.