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La valutazione del rischio ordigni bellici rinvenuti nei terreni

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) secondo le linee CNI

Fonte immagine: OpenClipart-Vectors
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Può capitare durante l’attività di cantiere che l’azione si fermi per il ritrovamento di ordigni bellici inesplosi. Il tema ordigni bellici “richiede l’inserimento nel PSC (Piano Sicurezza Coordinamento) di un ‘capitolo’ dedicato a riassumere l’attività di valutazione del rischio effettuata dal CSP”.

Può capitare durante l’attività di cantiere che l’azione si fermi per il ritrovamento di ordigni bellici inesplosi. Il tema ordigni bellici “richiede l’inserimento nel PSC (Piano Sicurezza Coordinamento) di un ‘capitolo’ dedicato a riassumere l’attività di valutazione del rischio effettuata dal CSP”.

E la prima attività del CSP è la “valutazione del rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi, dopodiché, qualora tale rischio non sia escludibile, il CSP procederà a segnalare al Committente la necessità di attivare la bonifica degli ordigni bellici che dovrà essere rigorosamente effettuata secondo i disposti normativi” riportati nelle appendici della Linea Guida.

E “resta inteso che il PSC dovrà contenere le misure di prevenzione e quant’altro previsto dal punto 2.2.4 dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008”. Le linee guida del CNI (Consiglio Nazionale Ingegneri) specificano che per valutare il rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi il CSP “potrà partire da una ricerca storico documentale” ed eventualmente “avvalersi di un’analisi strumentale”. Gli esiti di tali analisi “dovranno essere correlati alle lavorazioni di scavo previste per la realizzazione dell’opera ed alla presenza di preesistenze antropiche (fondazioni, cisterne, condutture). Successivamente si dovrà valutare se vi siano possibilità che i danni derivanti da eventuale esplosione siano limitati alle zone di intervento o possano propagarsi alle aree limitrofe (esempio: residenze, pubblica viabilità, fabbricati sensibili)”.

E qualora la valutazione del rischio del CSP evidenzi necessaria l’attività di Bonifica Bellica, il Committente, “provvede ad attivare lo specifico iter autorizzativo”.

Qualora poi il CSP valuti che “si renda necessario attivare la procedura di bonifica, dovrà prevedere le misure di prevenzione e protezione da adottare durante tali attività e relative ai soli rischi interferenti.

Ad esempio dovrà valutare in quali aree del cantiere non interessate da attività di bonifica sarà comunque necessario interrompere le attività di cantiere, come perimetrare la zona di bonifica qualora non coincida con l’intera area di cantiere, con quali precauzioni svolgere attività propedeutiche alla bonifica quali ad esempio lo sfalcio di erbe o arbusti o la rimozione di materiali pre-esistenti”.

Infine qualora il CSP valuti non necessario attivare la procedura di bonifica “è comunque opportuno che preveda una procedura ben precisa che imprese e lavoratori autonomi dovranno seguire in caso di ritrovamento accidentale”.

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